CONTRIBUTO DI SOGGIORNO A ROMA
Il 28 luglio 2010 il Consiglio comunale della città di Roma ha approvato, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 122 del 2010, l'introduzione di un contributo di soggiorno sui servizi turistici della città (Delibera Consiglio comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010).
Il 22 dicembre 2010 il Consiglio Comunale ha modificato la deliberazione n.67 elevando l'esenzione per i ragazzi fino a dieci anni e riducendo il contributo nei campeggi da 2 a 1 euro a notte per massimo 5 giorni.
Sempre il 22 dicembre 2010 è stato approvato il regolamento sul Contributo di Soggiorno con tutte le modalità di riscossione e versamento.
Il contributo, inteso come sostegno economico all’impegno della città nell’organizzare i servizi urbani, ha la finalità di garantire ai turisti la migliore e più efficiente accoglienza.
Il contributo sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed è dovuto da chi soggiorna nelle strutture ricettive presenti nel territorio della città di Roma Capitale al termine di ciascun soggiorno, con la sola eccezione degli ostelli.
E’ bene tener presente che il contributo è dovuto anche da coloro che hanno prenotato e pagato il viaggio attraverso una agenzia di viaggio o attraverso un tour operator e che pertanto consegnano alla reception della struttura ricettiva il solo voucher.
Sono esentati dal pagamento i bambini fino a dieci anni di età .
Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
1.
a) minori entro il decimo anno di età;
b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù.
2.
a) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente.
b) i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni.
L’esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente”.
3. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.
L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
Dettaglio tariffe:
Campeggi euro 1 a persona per notte max 5 giorni
Agriturismi euro 2 a persona per notte max 10 giorni
B&B euro 2 a persona per notte max 10 giorni
Affittacamere euro 2 a persona per notte max 10 giorni
Case vacanza euro 2 a persona per notte max 10 giorni
Case per ferie euro 2 a persona per notte max 10 giorni
Residence euro 2 a persona per notte max 10 giorni
Alberghi 1, 2, 3 stelle euro 2 a persona per notte max 10 giorni
Alberghi 4,5 stelle euro 3 a persona per notte max 10 giorni
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Deliberazione n. 67